Art. 2645. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Altri atti soggetti a trascrizione.
Dispositivo
Art. 2645.
(Altri atti soggetti a trascrizione).
Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non e' richiesta o e' richiesta a effetti diversi.
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Spiegazione