Art. n°
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Art. 2646. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Trascrizione delle divisioni.

Dispositivo

Art. 2646.

(Trascrizione delle divisioni).


Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote.


Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti ivi enunciati.



Ratio Legis


Spiegazione