Art. n°
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Art. 2650. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Continuita' delle trascrizioni.

Dispositivo

Art. 2650.

(Continuita' delle trascrizioni).


Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non e' stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.


Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.


L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio.



Ratio Legis


Spiegazione