Art. n°
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Art. 2653. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti.

Dispositivo

Art. 2653.

(Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti).


Devono parimenti essere trascritti:


1) le domande dirette a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.


La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;


2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.


La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;


3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili.


Se la trascrizione di tali domande a dichiarazioni e' eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione;


4) le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili.


La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;


5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili.


L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda.


((Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri)).



Ratio Legis


Spiegazione