Art. n°
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Art. 2654. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione.

Dispositivo

Art. 2654.

(Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione).


La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.((74))


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AGGIORNAMENTO (74)


Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto. "



Ratio Legis


Spiegazione