Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2673. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obblighi del conservatore.

Dispositivo

Art. 2673.

(Obblighi del conservatore).


Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne e' alcuna.


((Deve, altresi', permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge)).


Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.



Ratio Legis


Spiegazione