Art. 2687. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Cessione dei beni ai creditori.
Dispositivo
Art. 2687.
(Cessione dei beni ai creditori).
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perche' questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.
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