Art. 2688. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Continuita' delle trascrizioni.
Dispositivo
Art. 2688.
(Continuita' delle trascrizioni).
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e' stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
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