Art. n°
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Art. 2688. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Continuita' delle trascrizioni.

Dispositivo

Art. 2688.

(Continuita' delle trascrizioni).


Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e' stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.


Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.



Ratio Legis


Spiegazione