Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2695. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Forme e modalita' della trascrizione.

Dispositivo

Art. 2695.

(Forme e modalita' della trascrizione).


Le forme e le modalita' delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.


In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.



Ratio Legis


Spiegazione