Art. 2715. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Copie di scritture private originali depositate.
Dispositivo
Art. 2715.
(Copie di scritture private originali depositate).
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.
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