Art. n°
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Art. 2717. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Valore probatorio di altre copie.

Dispositivo

Art. 2717.

(Valore probatorio di altre copie).


Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.



Ratio Legis


Spiegazione