Art. 2717. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Valore probatorio di altre copie.
Dispositivo
Art. 2717.
(Valore probatorio di altre copie).
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO SESTO
Ratio Legis
Spiegazione