Art. 2719. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Copie fotografiche di scritture.
Dispositivo
Art. 2719.
(Copie fotografiche di scritture).
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformita' con l'originale e' attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non e' espressamente disconosciuta.
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