Art. 2724. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Eccezioni al divieto della prova testimoniale.
Dispositivo
Art. 2724.
(Eccezioni al divieto della prova testimoniale).
La prova per testimoni e' ammessa in ogni caso:
1) quando vi e' un principio di prova per iscritto: questo e' costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale e' diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente e' stato nell'impossibilita' morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
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