Art. n°
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Art. 2724. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Eccezioni al divieto della prova testimoniale.

Dispositivo

Art. 2724.

(Eccezioni al divieto della prova testimoniale).


La prova per testimoni e' ammessa in ogni caso:


1) quando vi e' un principio di prova per iscritto: questo e' costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale e' diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;


2) quando il contraente e' stato nell'impossibilita' morale o materiale di procurarsi una prova scritta;


3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.



Ratio Legis


Spiegazione