Art. 2725. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Atti per i quali e' richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.
Dispositivo
Art. 2725.
(Atti per i quali e' richiesta la prova per iscritto o la forma scritta).
Quando, secondo la legge o la volonta' delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e' ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e' richiesta sotto pena di nullita'.
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