Art. n°
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Art. 2725. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Atti per i quali e' richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.

Dispositivo

Art. 2725.

(Atti per i quali e' richiesta la prova per iscritto o la forma scritta).


Quando, secondo la legge o la volonta' delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e' ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.


La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e' richiesta sotto pena di nullita'.



Ratio Legis


Spiegazione