Art. n°
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Art. 2755. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Spese per atti conservativi o di espropriazione.

Dispositivo

Art. 2755.

(Spese per atti conservativi o di espropriazione).


I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.



Ratio Legis


Spiegazione