Art. 2755. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Spese per atti conservativi o di espropriazione.
Dispositivo
Art. 2755.
(Spese per atti conservativi o di espropriazione).
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.
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