Art. 2777.
((Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti.))
((I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis nell'ordine seguente:
a) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, n. 1;
b) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;
c) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis)).
Art. 2778.
Ordine degli altri privilegi sui mobili Salvo quanto e' disposto dall'articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:
1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753;
2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
3) ((NUMERO ABROGATO DAL D.GLS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385));
4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;
5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757;
6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonche' i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;
7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759;
8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonche' gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;
9) ((NUMERO ABROGATO DAL D.GLS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385));
10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;
11) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;
12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;
13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;
14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;
15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;
16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;
17) i crediti per spese funebri, d'infermita', per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;
18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;
19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752;
20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'articolo 2752.
Art. 2780.
Ordine dei privilegi sugli immobili.
Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono piu' crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:
1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771;
2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;
3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774;
4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772;
5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
((5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-bis.))
Art. 2783-bis.
(( (Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio).))
((I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, nonche' dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto)).((76))
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AGGIORNAMENTO (76)
La L. 29 dicembre 1990, n. 428, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che "L'articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano gia' stati fatti valere, purche' la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso."