Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2778. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ordine degli altri privilegi sui mobili

Dispositivo

Art. 2778.

Ordine degli altri privilegi sui mobili


Salvo quanto e' disposto dall'articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:


1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753;


2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;


3) ((NUMERO ABROGATO DAL D.GLS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385));


4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;


5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757;


6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonche' i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;


7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759;


8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonche' gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;


9) ((NUMERO ABROGATO DAL D.GLS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385));


10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;


11) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;


12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;


13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;


14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;


15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;


16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;


17) i crediti per spese funebri, d'infermita', per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;


18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;


19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752;


20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'articolo 2752.



Ratio Legis


Spiegazione