Art. 2864. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Danni causati dal terzo e miglioramenti.
Dispositivo
Art. 2864.
(Danni causati dal terzo e miglioramenti).
Il terzo e' tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti.
Egli non puo' ritenere l'immobile per causa di miglioramenti; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.
Se il prezzo non copre il valore dell'immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.
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Spiegazione