Art. 2957. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Decorrenza delle prescrizioni presuntive.
Dispositivo
Art. 2957.
(Decorrenza delle prescrizioni presuntive).
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.
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