Art. n°
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Art. 2957. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Decorrenza delle prescrizioni presuntive.

Dispositivo

Art. 2957.

(Decorrenza delle prescrizioni presuntive).


Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.


Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.



Ratio Legis


Spiegazione