Art. n°
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Art. 22-bis Codice del consumo

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime.

Dispositivo

Art. 22-bis

(( (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).


1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le


tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci)).



Ratio Legis


Spiegazione