Art. 22-bis Codice del consumo
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime.
Dispositivo
Art. 22-bis
(( (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).
1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le
tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci)).
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Spiegazione