Art. 27-bis. Codice del consumo
Codici di condotta
Dispositivo
(( (Codici di condotta) ))
((1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e
professionali possono adottare, in relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.
2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana e inglese ed
e' reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita
almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignita' umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la
relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.
5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e
dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori.))
Ratio Legis
Spiegazione