Art. 27-quater. Codice del consumo
Oneri di informazione
Dispositivo
(( (Oneri di informazione) ))
((1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e le
associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvedera' affinche' sul
proprio sito siano disponibili:
a) le informazioni generali sulle procedure relative ai
meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonche' sui codici di condotta adottati ai sensi dell'articolo 27-bis;
b) gli estremi delle autorita', organizzazioni o associazioni
presso le quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative
riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale.))
Ratio Legis
Spiegazione