Art. n°
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Art. 67-sexies Codice del consumo

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Informazioni relative al servizio finanziario

Dispositivo

Art. 67-sexies

((Informazioni relative al servizio finanziario))


((1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:


a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio


finanziario;


b) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al


fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;


c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario


e' in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;


d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e


costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;


e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le


informazioni fornite;


f) le modalita' di pagamento e di esecuzione, nonche' le


caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;


g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore


relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;


h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con


altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.))



Ratio Legis


Spiegazione