Art. n°
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Art. 67-decies Codice del consumo

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni

Dispositivo

Art. 67-decies

((Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni))


((1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-quater,


67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies sono applicabili le disposizioni piu' rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.


2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione


europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.


3. Le autorita' di vigilanza del settore bancario, assicurativo,


finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di rispettiva competenza.


4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei


consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.))



Ratio Legis


Spiegazione