Art. n°
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Art. 67-noviesdecies Codice del consumo

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ricorso giurisdizionale o amministrativo

Dispositivo

Art. 67-noviesdecies

((Ricorso giurisdizionale o amministrativo))


((1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui


all'articolo 137, sono legittimate a proporre alle competenti autorita' di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per l'accertamento di violazioni delle disposizioni della presente sezione.


2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui


all'articolo 137, sono legittimate a proporre all'autorita' giudiziaria l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni della presente sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell'articolo 140.


3. Le autorita' di vigilanza nei settori bancario, assicurativo,


finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.


4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le


disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorita' di vigilanza di settore. ))



Ratio Legis


Spiegazione