Art. n°
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Art. 107. Codice del consumo

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Controlli

Dispositivo

Art. 107.

Controlli


1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano


che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle attivita' produttive comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche' degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.


2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra


l'altro le misure seguenti:


a) per qualsiasi prodotto:


1) disporre, anche dopo che un prodotto e' stato immesso sul


mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;


2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti


interessate;


3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed


analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;


b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in


determinate condizioni:


1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana,


di adeguate avvertenze sui rischi che esso puo' presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;


2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive,


in modo da renderlo sicuro;


c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per


determinati soggetti:


1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente


ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;


d) per qualsiasi prodotto che puo' essere pericoloso:


1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei


controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;


2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del


prodotto o di un lotto di prodotti gia' commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumita' pubblica;


e) per qualsiasi prodotto pericoloso:


1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure


necessarie a garantire l'osservanza del divieto;


f) per qualsiasi prodotto pericoloso gia' immesso sul mercato


rispetto al quale l'azione gia' intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:


1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e


l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;


2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i


produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.


3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le


amministrazioni di cui all'articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerita', opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II.


4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a


quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunita' europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravita' del rischio.


5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate


sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.


6. Per le finalita' di cui al presente titolo e senza oneri


aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facolta' ad esse attribuite dall'ordinamento.


7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare,


rispettivamente:


a) il produttore;


b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della


prima immissione in commercio;


c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora cio' sia


necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.


8. Per armonizzare l'attivita' di controllo derivante dal presente



Ratio Legis


Spiegazione