Art. 136. Codice del consumo
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
Dispositivo
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della
struttura e del personale del Ministero delle attivita' produttive, e' composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del D.LGS. 28 agosto 1997, n. 281 ed e' presieduto dal Ministro delle attivita' produttive o da un suo delegato. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle
associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti
normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e
degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del
consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni
presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento
dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le
politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati
di altri Paesi e dell'Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attivita' normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.
Ratio Legis
Spiegazione