Art. 146. Codice del consumo
Abrogazioni
Dispositivo
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224, cosi' come modificato dal D.LGS. 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183;
b) la Legge 10 aprile 1991, n. 126, cosi' come modificata dalla
Legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del consumatore;
c) il D.LGS. 15 gennaio 1992, n. 50, recante
attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
d) D.LGS. 25 gennaio 1992, n. 74, cosi' come
modificato dal D.LGS. 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
e) D.LGS. 17 marzo 1995, n. 111, cosi' come
modificato dalla Legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso";
f) la Legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti, cosi' come modificata dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340, dal D.LGS. 23 aprile 2001, n. 224, e dall'articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2001, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, con riferimento alle attivita' promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138;
g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante
attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;
h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante
attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante
attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
l) il D.LGS. 25 febbraio 2000, n. 67, recante
attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
m) il D.LGS. 25 febbraio 2000, n. 84, recante
attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei
consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai
medesimi;
n) il D.LGS. 23 aprile 2001, n. 224, recante
attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
o) il D.LGS. 21 maggio 2004, n. 172, recante
attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
p) il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
q) il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
r) commi 4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies,
1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;
t) la Legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo
7 del D.LGS. 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano
abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
903, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
b) il D.LGS. 25 gennaio 1992, n. 76, recante
attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
c) il D.LGS. 27 gennaio 1992, n. 78, recante
attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
d) il D.LGS. 17 marzo 1995, n. 115, recante
attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Storace, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Ratio Legis
Spiegazione