Art. n°
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Art. 17 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Trattamento che presenta rischi specifici

Dispositivo

Art. 17

(trattamento che presenta rischi specifici)


1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e


giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalita' del trattamento o agli effetti che puo' determinare, e' ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.


2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti


dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.



Ratio Legis


Spiegazione