Art. 38 Codice della Privacy
Modalita' di notificazione
Dispositivo
Modalita' di notificazione
1. La notificazione del trattamento e' presentata al Garante prima
dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e puo' anche riguardare uno o piu' trattamenti con finalita' correlate.
(( 2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e'
trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente, del suo rappresentante, nonche' le modalita' per individuare il responsabile del trattamento se designato;
b) la o le finalita' del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate
e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via
preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. ))
3. Il Garante favorisce la disponibilita' del modello per via
telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione e' richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema per la
notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non e' tenuto alla notificazione
al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Ratio Legis
Spiegazione