Art. n°
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Art. 39 Codice della Privacy

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Obblighi di comunicazione

Dispositivo

Art. 39

(Obblighi di comunicazione)


1. Il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare previamente


al Garante le seguenti circostanze:


a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto


pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;


b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute


previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.


2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1


possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.


3. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata utilizzando il


modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalita' di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.



Ratio Legis


Spiegazione