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Art. 106 Codice della Privacy

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Codici di deontologia e di buona condotta

Dispositivo

Art. 106

(Codici di deontologia e di buona condotta)


1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione


di uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.


2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto,


per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto gia' previsto dal D.LGS. 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:


a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che


i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;


b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori


presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita' per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;


c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente


utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;


d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle


disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;


e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli


interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;


f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e


le istruzioni da impartire al personale incaricato;


g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di


pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);


h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati


che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.



Ratio Legis


Spiegazione