Art. 130 Codice della Privacy
Comunicazioni indesiderate
Dispositivo
(Comunicazioni indesiderate)
1. ((Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati)) ((di chiamata o di comunicazione)) di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e' consentito con il consenso ((del contraente o utente)).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalita' ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalita' di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo.
3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e' consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni. (20)
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonche', per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.LGS. 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalita' tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e' intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalita' tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento del dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita' dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attivita' o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f)obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilita' e sulle modalita' di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, puo' non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalita' di cui al presente comma, e' informato della possibilita' di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalita' di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identita' del mittente ((o in violazione dell'articolo 8 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 70,)) o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7 ((, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003)).
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante puo', provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresi' prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 20-bis comma 2) che il registro previsto dal comma 3-bis del presente articolo, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del D.Lgs 196/2003.
Ratio Legis
Spiegazione