Codici:
Aggiornamenti: 2020=16.6.2020, 2018=2.3.2018, gli altri del 26.8.2014. GRATUITI E NON UFFICIALI da Normattiva
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Art. 67. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonche' della larghezza dei cerchioni. 2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano piu' chiaramente leggibili. 3. La fornitura delle targhe e' riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe e' indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrispondera' al comune e' stabilito con decreto del ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)). apposito registro del comune di residenza del proprietario.
Codice della strada TITOLO III DEI VEICOLI Capo II DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI
^ Art. 64. Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte 1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato. 2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
^ Art. 65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte 1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresi', essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato. 2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo. 3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
^ Art. 66. Cerchioni alle ruote 1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate. 2. La larghezza di ciascun cerchione non puo' essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte. 3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuita'. 4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose. 5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo ((...)) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. (4) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
^ Art. 67. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte 1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonche' della larghezza dei cerchioni. 2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano piu' chiaramente leggibili. 3. La fornitura delle targhe e' riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe e' indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrispondera' al comune e' stabilito con decreto del ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)). 4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario. 5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del
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