Art. 73. Codice della strada
Veicoli su rotaia in sede promiscua
Dispositivo
veicoli su rotaia in sede promiscua
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole visibilita' anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilita' del conducente, In avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonche' le caratteristiche del campo di visibilita' del conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilita', non sia conforme per caratteristiche o modalita' di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Ratio Legis
Spiegazione