Art. n°
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Art. 88. Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Servizio di trasporto di cose per conto terzi

Dispositivo

Art. 88.

Servizio di trasporto di cose per conto terzi


1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.


2. La carta di circolazione e' rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed e' accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della Legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.


3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione e' punito ((con le sanzioni amministrative previste dall'art. 46, primo e secondo comma, della Legge 6 giugno 1974, n. 298)).


(4)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.



Ratio Legis


Spiegazione