Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 95. Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione

Dispositivo

Art. 95.

Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione


1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio dalla targa, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validita' massima di novanta giorni.


1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264. ((91))


2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.


3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.


4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.


5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.


6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


7. Chiunque circola senza avere con se' l'estratto della carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.


(4)


----------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.


-----------------


AGGIORNAMENTO (91)


La Legge 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che all'articolo 95, comma 1-bis dopo le parole: "carta di circolazione," sono inserite le seguenti: "anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell' originale,".



Ratio Legis


Spiegazione