Art. 118. Codice della strada
Patente e certificato di idoneita' per la guida di filoveicoli
Dispositivo
Patente e certificato di idoneita' per la guida di filoveicoli
1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli , ((la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone)) nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneita' rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, su proposta della azienda interessata. ((92))
2. La categoria della patente di guida e ((la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone)) di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli. ((92))
3. Il certificato di idoneita' si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore gia' autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalita' ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneita'.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.
6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneita' alle funzioni di guidatore di filobus, che e' valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e ((dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone)). Il certificato di idoneita' abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda. ((92))
7. La validita' nel tempo del certificato di idoneita' e' la stessa della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validita' a norma dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneita'. Se la validita' della patente non viene confermata, il certificato di idoneita' deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneita' i titolari del certificato di idoneita' alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneita'.
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneita' alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneita' alla guida di filoveicoli e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, ((della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone)), o del certificato di idoneita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. ((92))
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e ((della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone)), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. ((92))
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".
Ratio Legis
Spiegazione