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Art. 130 Codice della strada

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Revoca della patente di guida

Dispositivo

Art. 130

Revoca della patente di guida


1. La patente di guida e' revocata dai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri:


a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;


b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non piu' idoneo; (27) (39) (44) (54)


c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.(14)


2. Allorche' siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato puo' direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validita', una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticita' previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.


((2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato)).((53))


(14)


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla Legge 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che la modifica al comma 1 del presente articolo decorre dal 1 ottobre 1995.


Il D.Legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla Legge 5 gennaio 1996, n. 11 ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che i provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida, conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti dal presente articolo, sono adottati dal prefetto anche successivamente al 30 settembre 1995, qualora la relativa certificazione sanitaria sia stata rilasciata anteriormente al 1 ottobre 1995.


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AGGIORNAMENTO (39)


La Corte Costituzionale, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (in G.U. 1a s.s. 25/10/2000, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 120, comma 1 e 130, comma 1, lett. b), del presente decreto legislativo, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423.


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AGGIORNAMENTO (44)


La Corte Costituzionale, con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2001 n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1, del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla Legge 3 agosto 1988, n. 327, nonche' dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificata e integrata".


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AGGIORNAMENTO (54)


La Corte Costituzionale, con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239 (in G.U. 1a s.s. 23/7/2003, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 130, comma 1, lettera b), nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.


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AGGIORNAMENTO (53)


Il D.Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla


Legge 1 agosto 2003, n. 214 ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che le


disposizioni del comma 2-bis, primo periodo, del presente articolo


hanno effetto dal 1° settembre 2003.


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