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Art. 146. Codice della strada

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Violazione della segnaletica stradale

Dispositivo

Art. 146.

Violazione della segnaletica stradale


1. L'utente della strada e' tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.


2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonche' dall'articolo 191, comma 4.


3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. (33) ((53))


((3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.))


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AGGIORNAMENTO (33)


La Legge 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che:


- fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni previste dal comma 3 del presente articolo, commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del presente D.Lgs., sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti;


- nelle ipotesi previste dal comma 3 del presente articolo, ferme le sanzioni amministrative sopra indicate e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui al citato articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del presente D.Lgs., si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo decreto legislativo secondo le procedure dallo stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi.


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AGGIORNAMENTO (53)


Il D.Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2003, n. 214 ha disposto (con l'art. 3, comma 3, lettera a)) che al comma 3 del presente articolo le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20".


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