Art. 156. Codice della strada
Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
Dispositivo
Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la piu' breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica e' consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessita', il segnale acustico puo' essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondita', nei casi in cui cio' non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, e' consentito l'uso dei proiettori di profondita' a breve intermittenza.
4. In caso di necessita', i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Ratio Legis
Spiegazione