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Art. 161. Codice della strada

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Ingombro della carreggiata

Dispositivo

Art. 161.

Ingombro della carreggiata


1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se cio' non e' possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.


2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.


3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonche' informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.


4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.


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Ratio Legis


Spiegazione