Art. 166. Codice della strada
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
Dispositivo
Art. 166.
Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
((1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose)) non puo' superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
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Spiegazione