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Art. 181. Codice della strada

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Esposizione dei contrassegni per la circolazione

Dispositivo

Art. 181.

Esposizione dei contrassegni per la circolazione


1. E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.


2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purche' abbiano con se' i contrassegni stessi.


3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180. ((105a))


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AGGIORNAMENTO (105a)


Il Decreto 9 agosto 2013, n. 110 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il processo di dematerializzazione si conclude entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento con conseguente cessazione da quella data dell'obbligo di esposizione del contrassegno di cui all'articolo 127 del D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209, nonche' all'articolo 181 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285."


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