Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 219-bis Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Inapplicabilita' delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni.

Dispositivo

Art. 219-bis

(( (Inapplicabilita' delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni). ))


((1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.)) ((92))


------------------


AGGIORNAMENTO (92)


Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".


Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice della strada, come modificato dal comma 1, si applicano anche ai conducenti minorenni titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore".



Ratio Legis


Spiegazione