Art. 225. Codice della strada
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Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali
Dispositivo
Art. 225.
Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) un archivio nazionale delle strade;
b) presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.
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