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Art. 214. Disconoscimento della scrittura privata.
Codice di procedura civile LIBRO SECONDO TITOLO I DEL PROCEDIMENTO CAPO II Dell'istruzione della causa Sezione III Dell'istruzione probatoria § 4. - Del riconoscimento e della verificazione della scrittura privata
^ Art. 214. Disconoscimento della scrittura privata.Art. 214. (Disconoscimento della scrittura privata). Colui contro il quale e' prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, e' tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.
^ Art. 215. Riconoscimento tacito della scrittura privata.Art. 215. (Riconoscimento tacito della scrittura privata). La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura e' attribuita o contro la quale e' prodotta, e' contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma; 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura e' prodotta in copia autentica, il giudice istruttore puo' concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.
^ Art. 216. Istanza di verificazione.Art. 216. (Istanza di verificazione). La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione. L'istanza per la verificazione puo' anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.
^ Art. 217. Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori.Art. 217. (Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori). Quando e' chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede all'ammissione delle altre prove. Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura e' riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.
^ Art. 218. Scritture di comparazione presso depositari.Art. 218. (Scritture di comparazione presso depositari). Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l'asportazione non ne e' vietata, il giudice istruttore puo' disporre il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato. Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice da' le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario.
^ Art. 219. Redazione di scritture di comparazione.Art. 219. (Redazione di scritture di comparazione). Il giudice istruttore puo' ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico. Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si puo' ritenere riconosciuta.
^ Art. 220. Pronuncia del collegio.Art. 220. (Pronuncia del collegio). Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio. Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negata, puo' condannare quest'ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire cinquecento e non superiore a lire diecimila. ((2)) -------------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".
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