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Codici:
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Art. 252. Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine piu' breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriorme
Art. 252. La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto e' subordinato al decorso di un termine piu' breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.
Attuazione del codice civile CAPO III Disposizioni generali e finali
Art. 249. | Nulla e' innovato a quanto dispone la legge 2 luglio 1890, n. 6917, sullo stato delle persone della Famiglia Reale. | Art. 250. | Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quella ariana ai di fini di escludere in tutto o in parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana. | Art. 251. | Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato per | Art. 252. | Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine piu' breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriorme | Art. 253. | Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicita', si eseguono con l | Art. 254. | I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per decreto reale, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice sono determinati con decreto de | Art. 255. | Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice e per le formalita' della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, s | Art. 256. | Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice. |
^ Art. 249. Nulla e' innovato a quanto dispone la Legge 2 luglio 1890, n. 6917, sullo stato delle persone della Famiglia Reale.
^ Art. 250. Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quella ariana ai di fini di escludere in tutto o in parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana.Art. 250. Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quella ariana ai di fini di escludere in tutto o in parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana.
^ Art. 251. Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato per Art. 251. Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 1986, N. 30)).
^ Art. 252. Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine piu' breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormeArt. 252. Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine piu' breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso e' stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se e' stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se e' stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore del codice stesso se e' stabilito dagli altri libri, purche', a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore. La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto e' subordinato al decorso di un termine piu' breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.
^ Art. 253. Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicita', si eseguono con lArt. 253. Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicita', si eseguono con l'osservanza di dette leggi.
^ Art. 254. I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per decreto reale, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice sono determinati con decreto deArt. 254. I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per decreto reale, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
^ Art. 255. Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice e per le formalita' della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, sArt. 255. Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice e per le formalita' della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice stesso. Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione della nota e dell'atto da trascriversi. Il numero d'ordine della trascrizione e' quello progressivo del registro delle trascrizioni. Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall'art. 36 del R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
^ Art. 256. Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.Art. 256. Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI
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