Art. 67-bis. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Dispositivo
Art. 67-bis.
(( (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). ))
((Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della societa'. Il presupposto soggettivo dell'azione e' costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della societa'.))
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Spiegazione