Art. 69-bis. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Decadenza dall'azione e computo dei termini
Dispositivo
Art. 69-bis.
(( Decadenza dall'azione e computo dei termini ))
Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
((Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese)).
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Spiegazione